Normativa Fatca per cittadini americani residenti in Italia

L’accordo intergovernativo FATCA (Tax Compliance Act Foreign Account) è una legge federale degli Stati Uniti, varata dal Congresso americano nel 2010 e ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015, n. 95.

Lo scopo del FATCA è di controllare l’evasione fiscale offshore da parte di cittadini o residenti negli Stati Uniti, che investono all’estero tramite istituzioni finanziarie estere. L’intento di questa legge è quello di far rispettare il requisito secondo il quale persone con cittadinanza americana (compresi coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti) sono obbligati a redigere relazioni annuali sui loro conti finanziari non statunitensi al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Il FinCEN è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che raccoglie e analizza le informazioni sulle transazioni finanziarie, al fine di combattere il riciclaggio di denaro, nazionale e internazionale, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.

Il FATCA riguarda direttamente gli istituti finanziari di fuori del paese, che hanno il denaro e altre attività al di fuori degli Stati Uniti americani, al fine di evitare l’evasione fiscale attraverso meccanismi quali gli investimenti diretti o indiretti in paesi stranieri, in particolare quelli con vantaggi fiscali in materia d’investimenti esteri. La legge prevede l’obbligo a istituti finanziari statunitensi (U.S. Financial Institution o USFI) e stranieri (Foreign Financial Institution o FFI), di fornire nomi e dati dei loro clienti statunitensi (quindi anche italo-americani) al fisco americano.

Le USFI e le FFI includono, ma non sono limitate a:

  • Istituzioni di deposito come le banche;
  • Istituzioni di custodia come fondi comuni d’investimento;
  • Organismi d’investimento come gli “hedge fund” o fondi di “private equity”;
  • Alcuni tipi d’imprese d’assicurazione.

 

Sono richieste informazioni come nome, numero fiscale statunitense (social security number), conto e numero deposito, saldo del conto, entrate e uscite di valori patrimoniali, ai possessori di conti e depositi di contribuenti statunitensi.

Per quanto riguarda gli investimenti in Italia, l’evasione fiscale è realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane o da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Il 10 gennaio 2014, il governo americano ed il governo italiano hanno firmato un accordo intergovernativo o “IGA” intitolato “Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America ed il Governo della Repubblica Italiana per migliorare la compliance fiscale internazionale ed attuare la normativa FATCA”.

Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) e le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. Le istituzioni che non firmano l’accordo con l’IRS, saranno sottoposte a trattenute del 30% sulle entrate provenienti dagli Stati Uniti come interessi, redditi e pagamenti lordi stranieri “Passthru payments” (pagamenti a ritenuta d’acconto).

Con provvedimento n. 106541 dell’8 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche a carico degli intermediari finanziari italiani per l’invio dei dati all’Agenzia stessa, completando il percorso di attuazione dell’accordo in conformità a quanto stabilito con il decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 6 agosto 2015. Il provvedimento contiene le istruzioni per utilizzare il canale telematico attraverso il quale vengono acquisti i dati dagli intermediari finanziari, la cosiddetta piattaforma SID (Sistema Interscambio Dati), in base alle istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, relativo alle modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari. Infine, con provvedimento n. 61659 del 28 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio al 15 giugno 2016 del termine per la trasmissione da parte degli operatori finanziari delle informazioni relative al 2015 concernenti l’accordo FATCA.

Accordo intergovernativo Stati Uniti-Italia (IGA)

L’IGA richiede lo scambio su base automatica di talune informazioni riguardanti i conti statunitensi e italiani oggetto di comunicazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali.

Le banche italiane sono tenute a registrarsi presso l’Internal Revenue Service (IRS), e a sottoscrivere l’intesa sulla trasparenza del pacchetto dati: identificare quei clienti che per la loro cittadinanza sono assoggettabili al fisco americano e sono obbligati a fornire i loro dati anagrafici e fiscali. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all’Agenzia delle Entrate, i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).

Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA-IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi. Le autorità competenti s’impegnano a consultarsi sia per la definizione dei singoli casi di grave non-conformità sia per l’eventuale modifica del tracciato di scambio. In particolare sono stabiliti i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori, sia nel caso di gravi non-conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante. Ai fini dell’applicazione delle regole di scambio, le autorità competenti hanno tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni (anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si è tenuto conto degli sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci adempimenti.

Inoltre, 15 giugno 2016 è stato il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo FATCA dovevano inviare le informazioni sui conti finanziari americani concernenti l’anno 2015. Per le informazioni riguardanti gli anni seguenti, il termine per la trasmissione all’Agenzia sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’Accordo IGA stabilisce le procedure per gli obblighi riguardanti lo scambio automatico e per quelli concernenti lo scambio d’informazioni. Le informazioni da scambiare comprendono quelle fornite da:

  1. Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione,
  2. Ciascuna delle seguenti istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione che sono trattate come FFI (Istituzioni Finanziarie Estere): Istituzioni finanziarie locali o taluni veicoli d’investimento collettivo; o
  3. Un’istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione.

Con l’entrata in vigore del FATCA, le FFI possono registrarsi con l’IRS per comunicare alcune informazioni sui loro conti statunitensi, compresi i conti di alcuni soggetti stranieri con sostanziali proprietari statunitensi.

La normativa FATCA esenta molte categorie di FFI dall’obbligo di registrare e riferire i propri dati, tra cui:

  • La maggior parte degli enti governativi;
  • La maggior parte delle organizzazioni no-profit;
  • Alcune piccole istituzioni finanziarie locali;
  • Alcuni enti pensionistici.

 

Salvo diversamente esenti, le FFI che non si registrano e riferiscono i loro titolari di conti, rischiano una trattenuta del 30% su alcuni pagamenti fatti loro da parte degli Stati Uniti. Un FFI che si registra sul sito Registrazione FATCA, riceverà un numero d’identificazione intermediario globale (GIIN) dall’IRS.

L’IRS pubblicherà ogni mese, una lista delle FFI registrate e riconosciute e dei loro GIIN. In allegato al provvedimento l’Agenzia delle Entrate pubblica i documenti tecnici recanti le modalità di comunicazione all’Agenzia, da parte degli operatori finanziari interessati, delle informazioni per consentire all’Agenzia medesima la trasmissione all’IRS entro il 30 settembre di ciascun anno, nel rispetto degli impegni internazionali. Se il termine del periodo coincide con il sabato, domenica o altro giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il conto di clienti non cooperativi è considerato “non-consenting”. Il numero e l’importo totale dei valori patrimoniali di tutti i conti di clienti non cooperativi sono poi comunicati all’IRS, inizialmente senza rivelare i loro dati dei clienti. L’IRS potrà in seguito richiedere i dati dei clienti non-consenting.

In genere, se il valore totale del patrimonio è pari o inferiore a 50.000 dollari alla fine dell’anno fiscale, non vi è alcun obbligo di segnalazione per quell’anno. Vi è invece l’obbligo se il valore totale è superiore ai 75.000 dollari. Le soglie sono diverse, secondo lo stato del contribuente, sposato o nubile ed è comunque maggiore per le persone che vivono al di fuori egli Stati Uniti.

L’espatrio e l’Expatriation Tax

Una delle conseguenze più evidenti della normativa FATCA è stata senz’altro l’impennata di rinunce alla Cittadinanza Americana, incappando però nelle aumentate difficoltà nel raggiungere tale obiettivo.

L’ Expatriation Tax è una tassa che vuole colpire tutti coloro che rinunciano alla Cittadinanza Americana a motivo di una “tax avoidance”.

Una tax avoidance occorre qualora ci sia almeno uno dei due seguenti requisiti:

1) La tassa media netta sul reddito degli ultimi 5 anni prima della rinuncia è superiore a 160.000 dollari, oppure

2) Il patrimonio netto alla data della rinuncia è di almeno 2.000.000 di dollari

Se non viene raggiunta nessuna delle due soglie, l’Expatriation Tax non viene applicata.

Le disposizioni dell’ Expatriation Tax”si applicano ai cittadini statunitensi che hanno rinunciato alla cittadinanza ed ai residenti di lunga durata che hanno terminato la loro residenza (espatriati). Si viene considerato “espatriato” il giorno in cui si abbandona la cittadinanza (nel caso di un ex cittadino) oppure si interrompe il proprio stato di LTR, residenza a lungo termine (nel caso di un ex residente degli Stati Uniti).

Un residente legale permanente degli Stati Uniti è colui al quale, in base alle leggi d’immigrazione degli Stati Uniti, è anche un residente permanente a lungo termine (LTR). Un LTR è un residente legale permanente degli Stati Uniti per almeno 8 degli ultimi 15 anni d’imposte. Nel determinare se si soddisfa il requisito degli 8 anni, non contano gli anni trascorsi come un residente di un paese straniero.

L’espatrio comprende gli atti di rinuncia alla cittadinanza statunitense e pone fine alla residenza a lungo termine. La data di rinuncia alla cittadinanza statunitense fa riferimento alla prima delle seguenti date:

  1. La data in cui si rinuncia alla cittadinanza americana davanti ad un agente diplomatico o consolare degli Stati Uniti (a condizione che la rinuncia volontaria venga successivamente confermata dal rilascio di un certificato di perdita della cittadinanza);
  2. La data in cui si fornisce al Dipartimento di Stato una dichiarazione di rinuncia volontaria di nazionalità firmata, confermando l’esecuzione di un expatriating act (a condizione che la rinuncia volontaria venga successivamente confermata dal rilascio di un certificato di perdita della cittadinanza);
  3. La data in cui il Dipartimento di Stato emette un certificato di perdita della cittadinanza.
  4. La data in cui un tribunale americano annulla il certificato di naturalizzazione.

Se si è un LTR, la propria residenza permanente legale cessa in concomitanza con una delle seguenti date:

  1. La data di abbandono volontario del proprio stato di LTR, presentando presso il Department of Homeland Security (DHS) il modulo I-407 al console o al funzionario d’immigrazione degli Stati Uniti;
  2. La data di un ordine amministrativo finale per la rimozione da parte degli Stati Uniti ai sensi dell’Immigration and Nationality Act (INA) e una volta si siano effettivamente abbandonati gli Stati Uniti a seguito di quell’ordine;
  3. Nel caso in cui si è duplice residente negli Stati Uniti e in un paese con il quale gli Stati Uniti hanno stipulato un trattato di imposta sul reddito, verrà presa in considerazione la data in cui si cominciò a essere trattati come un residente di quel paese.

Le disposizioni fiscali dell’Internal Revenue Code (IRC) sezioni § 877 e 877A fanno riferimento ai cittadini statunitensi che hanno rinunciato alla loro cittadinanza e residenti di lunga durata, come definito nell’IRC 877 (e), che hanno terminato il loro status di residente negli Stati Uniti a fini fiscali federali.

Vi sono diverse regole, applicabili in base alla data di espatrio:

  • Espatrio entro il 3 Giugno 2004;
  • Espatrio dopo il 3 Giugno 2004 e prima del 17 giugno 2008; o
  • Espatrio il 17 giugno 2008 o posteriormente.

 

Espatrio entro il 3 Giugno 2004 (a) o dopo il 3 Giugno 2004 e prima del 17 giugno 2008 (b)

L’American Jobs Creation Act (AJCA) del 2004 modifica l’IRC sezione § 877 e crea criteri oggettivi per imporre la tassa. Si richiede alle persone di certificare all’IRS che hanno soddisfatto tutti i requisiti fiscali federali per i 5 anni precedenti all’espatrio e richiede informazioni annuali, per ogni periodo d’imposta nel corso del quale un individuo è soggetto alle regole della sezione § 877.

Inoltre, le persone espatriate saranno soggette a imposta sul loro reddito mondiale, per uno dei 10 anni successivi all’espatrio in cui sono presenti negli Stati Uniti per più di 30 giorni, o 60 giorni nel caso di persone che lavorano negli Stati Uniti per un datore di lavoro.

Infine, anche se non soddisfano le soglie monetarie per l’imposizione della tassa d’espatrio IRC § 877, l’ IRC § 7701 (n), prevede che gli individui continueranno ad essere trattati come cittadini americani o residenti di lungo periodo ai fini fiscali degli Stati Uniti fino a quando non si saranno notificate l’espatrio o la cessazione di residenza, all’ IRS (tramite modulo 8854) e al Segretario del Dipartimento di Stato (per gli ex cittadini degli Stati Uniti) o al DHS (per i residenti permanenti di lunga durata).

Il modulo 8854 (Initial and Annual Expatriation Information Statement) è destinato a individui che sono espatriati il ​​4 giugno 2004 o posteriormente. La data di espatrio determina quali parti del modulo è necessario completare. È necessario compilare quanto prima il modulo 8854 dopo la data di rinuncia alla cittadinanza statunitense o di termine della residenza a lungo termine. Si resta soggetti a imposte come cittadino americano o residente fino alla compilazione del modulo 8854 e fino al momento in cui s’informano le autorità competenti dell’expatriating act.

Si è soggetti alla tassazione ai sensi dell’articolo § 877, se si è un ex cittadino americano o un ex-LTR e una qualsiasi delle seguenti affermazioni sono applicabili alla vostra situazione:

  1. Il debito netto medio annuo di imposta sul reddito per i 5 anni d’imposta che terminano prima della data di espatrio è più che l’importo di cui qui di seguito:
  2. $ 124,000 se espatriati nel 2004;
  3. $ 127,000 se espatriati nel 2005;
  4. $ 131,000 se espatriati nel 2006;
  5. $ 136,000 se espatriati nel 2007;
  6. $ 139,000 se espatriati nel 2008;
  7. Il patrimonio netto è uguale o superiore ai $2 milioni, alla data dell’espatrio;
  8. Non si riesce a certificare sul modulo 8854 che si sono rispettati tutti gli obblighi fiscali federali per i 5 anni d’imposta precedenti alla data dell’espatrio.

Inoltre, per le persone espatriate dopo il 3 giugno 2004, ma prima del 17 giugno 2008, l’IRC § 6039G richiede informazioni annuali per ogni periodo d’imposta.

Il modulo 8854, e le relative istruzioni sono state riviste per consentire alle persone espatriate dopo il 3 giugno 2004 e prima del 17 giugno 2008, di poter adempiere alle esigenze di notifica e di informazione di segnalazione di cui l’IRC § 6039G.

Tra i vari requisiti dell’IRC § 877 e 877A, le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza statunitense o risolto il loro status di LTR, ai fini fiscali, dopo il 3 giugno 2004, sono tenuti a certificare all’IRS che hanno soddisfatto tutti i requisiti fiscali federali durante i 5 anni prima dell’espatrio.

Se non vengono soddisfatti tutti i requisiti fiscali federali dei 5 anni precedenti all’espatrio, l’individuo sarà soggetto alle disposizioni fiscali dell’IRC § 877 e 877A, anche se l’individuo non raggiunge le soglie monetarie indicate nelle sezioni § 877 o 877A.

L’IRS esige a chiunque sia espatriato o abbia terminato il suo status di residente degli Stati Uniti, di presentare il modulo 8854. In caso contrario può essere applicata una penale di $10,000.

Espatrio il 17 giugno 2008 o posteriormente (c)

Si viene considerati “covered expatriated”, se l’espatrio avviene dopo il 16 giugno 2008 ed è certa una delle seguenti affermazioni:

  1. L’espatrio è avvenuto dopo il 16 giugno 2008, il debito netto medio annuo di imposta sul reddito per i 5 anni d’imposta che terminano prima della data di espatrio è maggiore dei seguenti importi:
  2. $ 139,000 per il 2008;
  3. $ 145,000 per il 2009;
  4. $ 145,000 per il 2010;
  5. $ 147,000 per il 2011;
  6. $ 151,000 per il 2012;
  7. $ 155,000 per il 2013;
  8. $ 157,000 per il 2014;
  9. $ 160,000 per il 2015.
  10. Il patrimonio netto è stato di $ 2 milioni o più, alla data dell’espatrio.
  11. Non si riesce a certificare sul modulo 8854 che si è adempiuto a tutti gli obblighi fiscali federali per i 5 anni d’imposta precedenti alla data dell’espatrio.

I cittadini con doppia cittadinanza e alcuni minori non saranno trattati come “covered expatriated” e quindi non saranno soggetti alla tassa. Anche in questo caso, sono state introdotte modifiche al modulo 8854.

L’IRC § 877A impone un regime Mark to Market (MTM), il che significa che generalmente tutti i beni di un “covered expatriated” sono considerati venduti per il loro valore di mercato, il giorno prima della data di espatrio. Un MTM si propone di fornire una valutazione realistica della situazione finanziaria di un ente o una società. Ogni guadagno derivante dalla vendita, viene preso in considerazione per l’anno fiscale della vendita. L’ammontare di utili o delle perdite realizzate successivamente, viene rettificato sotto il regime del MTM dell’ IRC § 877A. Un contribuente può scegliere di differire il pagamento delle imposte attribuibile alla proprietà vendute.

La perdita della cittadinanza e gli “expatriating acts”

Le persone nate negli Stati Uniti sono automaticamente cittadini statunitensi proprio per il loro luogo di nascita. Alcune persone possono diventare cittadini americani in un secondo momento e questo processo è chiamato “naturalizzazione”. Ma vi sono due distinzioni principali tra i cittadini per nascita e i cittadini naturalizzati, ovvero: i cittadini naturalizzati non potranno mai essere presidente o vice-presidente degli Stati Uniti e la cittadinanza di un cittadino naturalizzato può essere revocata per molteplici irregolarità.

Per un cittadino nato negli Stati Uniti, invece, l’unico modo in cui può rinunciare alla cittadinanza è solo tramite un’azione positiva tra quell elencate nell’ INA § 349. Un cittadino americano che perde la cittadinanza è definito “espatriato” (expatriated). Vengono sottoposti alla legge tributaria statunitense tutte quelle persone considerate “US-person”.

In particolare, vengono considerati US-person e saranno sottoposti alla FATCA:

  • I cittadini statunitensi inclusi quelli con la doppia cittadinanza;
  • I residenti negli Stati Uniti in possesso di una Green Card;
  • Le persone soggette alle leggi tributarie statunitensi, come in casi di doppio domicilio, di consegna di una dichiarazione d’imposta assieme a una “US-Person”, come ad esempio nel caso di un coniuge;
  • Società con sede negli Stati Uniti o società estera che è controllata da contribuenti statunitensi.

 

Avere una doppia cittadinanza significa che una persona è cittadina in due paesi diversi. Una persona che ha una doppia cittadinanza deve fedeltà a entrambi i paesi. La doppia nazionalità può verificarsi come risultato di una varietà di circostanze. L’acquisizione automatica o il mantenimento di una nazionalità straniera si acquisisce per esempio dalla nascita in un paese straniero o attraverso un genitore straniero e non pregiudica la nazionalità americana.

Tuttavia, è prudente verificare con le autorità locali se la doppia cittadinanza è consentita dalla legge di quel paese, come nel caso dell’Italia. Pur riconoscendo l’esistenza della doppia nazionalità e permettendo agli americani di avere altre nazionalità, il governo degli Stati Uniti non incoraggia la doppia nazionalità e riconosce anche i problemi che può causare. La doppia nazionalità può ostacolare gli sforzi del governo degli Stati Uniti nel fornire protezione consolare quando ci si trova all’estero, soprattutto quando si è nel paese della seconda nazionalità.

Il Dipartimento di Stato Americano è responsabile della determinazione dello status di nazionalità di una persona che si trova al di fuori degli Stati Uniti o in relazione alla domanda di un passaporto degli Stati Uniti, mentre si è negli Stati Uniti. La sezione § 101 (a) (22) dell’INA afferma che il termine “national” (nativo) degli Stati Uniti mezzi si riferisce a un cittadino degli Stati Uniti o una persona che, anche se non è cittadino americano, appartiene permanente agli Stati Uniti.

Di conseguenza, i cittadini degli Stati Uniti sono nativi degli Stati Uniti. I nativi non-cittadini sono quelle persone nate nelle isole Samoa americane o nelle isole Swains, da genitori che non sono cittadini americani. La sezione § 349 dell’INA (8 U.S.C. § 1481) prevede che i cittadini degli Stati Uniti sono soggetti a perdita della cittadinanza, se essi svolgono alcuni atti specifici (expatriating acts) volontariamente e con l’intenzione di rinunciare Stati Uniti nazionalità.

Detto in breve, questi atti comprendono, ai sensi di INA § 349 (a) (1)-(7):

  1. far richiesta e ottenere la naturalizzazione in uno stato estero, una volta raggiunta la maggior età;
  2. giuramento, affermazione o altra dichiarazione formale di fedeltà ad uno Stato estero o delle sue suddivisioni politiche, una volta raggiunta la maggior età;
  3. entrare o servire le forze armate di uno Stato straniero impegnato in un atto di ostilità nei confronti degli Stati Uniti o servire come un ufficiale o un non-ufficiale nelle forze armate di uno Stato straniero;
  4. accettando di lavoro con un governo straniero, una volta raggiunta la maggior età, e si è nazionali di quello Stato straniero o viene richiesto un giuramento o una dichiarazione di fedeltà per accettare quella posizione;
  5. rinunciando formalmente alla nazionalità americana in presenza di un agente diplomatico americano o un console al di fuori degli Stati Uniti;
  6. rinunciando formalmente alla nazionalità americana negli Stati Uniti (il DHS è responsabile per l’attuazione di questa sezione);
  7. essere condannato per un atto di tradimento nei confronti del governo degli Stati Uniti o di rovesciamento del governo americano.

Il numero di Cittadini Americani che negli ultimi anni ha rinunciato alla Cittadinanza è in crescita esponenziale, 742 nel 2009, 1781 nel 2011, 932 nel 2012, con un picco nel 2014 di 3.415 persone.

Si prevede un boom di rinunce nei prossimi due anni, tanto che il Dipartimento di Stato Americano ha innalzato la tassa per rinunciare alla Cittadinanza del 422%, portandola dagli iniziali 450$ agli attuali 2.350$ (20 volte superiore a quella che pagano mediamente i Cittadini di altri Stati Occidentali per la medesima rinuncia).

È bene ricordare che si può rinunciare a una Cittadinanza solo laddove ce ne sia un’altra ed è quindi doveroso richiedere la cittadinanza per il paese di residenza prima di rinunciare alla cittadinanza americana. Se, infatti, un cittadino americano si è trasferito in un altro Paese e lì viva regolarmente senza però esserne diventato cittadino, potrebbe anche rinunciare definitivamente alla cittadinanza americana, dato che questo non pregiudicherebbe a priori il permesso di soggiorno illimitato di cui presumibilmente dispone nel Paese di residenza. Però la mancanza di una cittadinanza comporta la revoca del Passaporto e pertanto il soggetto rinunciante si troverebbe a non poter viaggiare, qualora non avesse una seconda Cittadinanza.

La rinuncia alla Cittadinanza Americana fa venire meno l’obbligo fiscale solo dalla data di cessazione della Cittadinanza stessa. La rinuncia alla Cittadinanza Americana non esonera quindi dagli adempimenti della Streamlined Foreign Offshore Procedures e dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi negli USA per il passato. In fase di rinuncia, il cittadino americano deve infatti dichiarare, sotto giuramento, di aver adempiuto compiutamente a tutti gli obblighi fiscali Americani.

Il processo di rinuncia comporta anche almeno due incontri con personale qualificato del Consolato (“two intensive interviews”) presso il Consolato Americano di competenza e alla fine la revoca del passaporto.

Alla fine del processo di rinuncia della cittadinanza avverrà l’emissione del “Certificate of Loss of Nationality”, documento di cui talune banche richiedono l’esibizione al momento della firma dell’Autocertificazione ai fini del FATCA. Il rinunciante può mantenere il passaporto fino al termine del processo di rinuncia della cittadinanza.

Contatta un avvocato a New York per maggiori informazioni sulla normativa FATCA.